Montecalvo Irpino 15 gennaio 2005

Fondazione della Chiesa di San Gaetano Thiene
Testo tratto da “Fonti per la Storia di Montecalvo Irpino” di G.Lo Casale e G.B. Cavalletti

La pubblica Cappella sotto il venerabile titolo di S. Gaetano Tiene, attaccata alle muraglia del giardino del palazzo della famiglia Bozzuti,fu fondata nell’anno 1653 dal Signor D. Francesco Barone Battimelli Napoletano, commorante in quel tempo in Montecalvo, a sue spese in fondo proprio, a suo piacete amovibile. Ius Padronato suo e de’ suoi discendenti; e dotata di congrua per una Messa da celebrarsi ogni giorno in perpetuo, reggendo per allora la Metropolitana l’Arcivescovo Giovan Battista Foppa, e la R.ma Curia il Generai Vicario D. Annibale Albertini

Nel 1682, sotto il governo del Signor D.Girolamo Cardinal Castaldi Arcivescovo della medesima Chiesa, e della sua Ill.ma Curia il Signor Abbate D. Carlo Boscarelli; detta famiglia Bozzuti per aver’ereditati tutt’i beni del Battimelli, s’investi anche di questo semplice, laical benefizio, ed accrebbe alla riferita Cappella per maggior decoro altra dote; come rilevasi dalla seguente legal supplica, e provvidenza, ricavata da una copia estratta dal suo originale, videlicet.

Reverendissimo Signore
I Dottori Livio, e Girolamo Bozzuti, fratelli utrinque congiunti della Terra di Montecalvo, Diocesi di Benevento, supplicando espongo no a V.S. Reverendissima come ne’ beni stabili da essi Supplicanti posseduti, e acquistati haereditario nomine, vi è fra essi beni una Chiesa, o sia Cappella, eretta, e fondata coll’assenso e beneplacito dell’illustrissimo Ordinario di quel tempo, sotto l’invocazione di S. Gaetano, quale sin dall’anno 1653 dal fu D. Francesco Battimelli, da che essi Supplicanti hanno causa, fu fondata a sue proprie spese, con aversi espressamente riserbato di farla Ius Padronato, conforme da! processo di detta formazione costa; e volendo essi Supplicanti per maggior decoro di detta Chiesa farle additamento di dote, con assegnarle l’infrascritto pezzo di terra di tomola 20 circa, supplicano V.S. reverendissima volere restar servita dichiararla beneficio semplice, e iuspadronato laicorum di essi Supplicanti, suoi eredi, e successori in perpetuum, et infinitum, con riserbare ad essi supplicanti, e a’ loro credi, e successori quibuscumque il Juspadronato e per questa prima volta tantum abbiamo detto Ius di presentare insiem con essi Supplicanti la Signora D. Antonia Bozzuti loro Sorella, e il Signor Dottore D. Giuseppe Pirrotta loro zio, e fratello cugino; da farsi però sempre detta presentazione in persona di quelli, che sono, o saranno in futurum della famiglia Bozzuti, e del ceppo di essi Supplicanti, e non altrimente, a segno tale che i Padroni, che saranno pro tempore, abbiano, e debbiano presentare uno de domo, seu familia ipsorum Supplicantium, quantunque questo non fosse ancora entrato ne’ quattordici anni; e mancando detta famiglia Bozzutì, succedano, e debbiano succedere e siano completi, e chiamati in detto beneficio, per essere presentati, i più prossimi o congiunti, seu parenti di essi Supplicanti, ancorché non fossero de familia, essendono forse Descendenti da Femina collocata extra familiam sintantoché non possa presentarsi persona estranea, se non in defectum consanguineorum, con questa condizione però, che tam si sit de familia, quam non de familia praesentanda, seu beneficiata,abbia da essere di coscienza timorata, ed abbia il timor di Dio; altrimenti non possa essere presentato in detto beneficio; e ritrovandosi presentata, ed investita del beneficio, essendo il detto beneficiato di qualche male odore, seu sgandaloso, oppure sopravenendogli detto difetto, o vizio dopo che avrà pigliato il possesso del beneficio, possa, causa cognita, essere privato, overo per meglio dire, sospeso da detto beneficio, sin tanto che parerà all’illustrissimo Ordinario, che/pro zempore sarà; nel qual caso i frutti di detto beneficio si possano, e debbiano applicare in beneficio dì detta Chiesa ad arbitrio dell’Ordinario, e non altrimente,
 

affinché il detto beneficio non abbia a loro essere incentivo, e causa di dannazione, ma sia loro principio e causa di salute, essendo stato questo il principal motivo di fondare detto beneficio, conditione tamen expressa, che il detto beneficiato non possa pretendere di passare omni futuro tempore per il Cortile del palazzo, ove al presente essi Supplicanti abitano, ancorché fosse per causa di abbreviare la strada, ma abbia il passaggio dalla via pubblica di dietrocorte, ov’è fondata detta Chiesa.Item, che detto beneficiato non abbia avere azione alcuna nel giardino, e largo, che confina con detta Chiesa, ancorché fosse, o servisse pro amplianda Ecclesia,

ma abbia azione solo nella Chiesa predetta, la quale debbia fare stare in quei limiti e termini, ne’ quali ora si ritrova, purché detto beneficato non fosse alio titulo Padrone di detto giardino, e largo insieme con i compadroni di detta Chiesa, e non altrimenti.Item, che volendono essi Supplicanti, o uno di essi Loro eredi, e successori fondare una, o più Cappellanie in perpetuum, opure ad tempus, opure ad tempus amovibile dentro detta Chiesa, possano farlo, senza che detto beneficiato possa contradirli, ed opporli di far celebrare in detta Chiesa; che per essere cosa giusta e pia lo riceveranno a grazia ut Deus etc.

Un pezzo di territorio è solo nelle pertinenze di detta Terra, e propriamente nel loco detto lo Frascino, nominato lo pezzo di Fraccio, di capacità di tomoli venti incirca, confina con i beni di S. Maria, i beni di S. Nicola, i beni del fu Giuseppe del Biondi, ed altri confini etc. - Per il qual’effetto detti Supplicanti esibiscono l’istrumento di donazione di detto pezzo di terra doxato nel modo, e forma come in detto istrumento come anche i Preamboli d’eredità, per provare l‘attinenza di detta Chiesa a detti Supplicanti spettante; e la supplicano d’interporre decreto per l’istituzione del Iuspadronato, come sopra, e in ogni altro miglior mode etc. etc” .

 

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